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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Circolare n. 29 Prot. n. 464
Roma, 5 marzo 2004
Destinatari
Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59 - Indicazioni e istruzioni.
Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.
53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare
attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e
paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola
primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo
grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a
realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in
essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di
supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera
più idonea e collaborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione,
delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli
operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo
interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della
riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la
presente circolare, con la quale:
- si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
- si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla
scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di
primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed
attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di
creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del
decreto legislativo;
- si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie
del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente, al fine di
individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;
- si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche
autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani
di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio
personalizzati, d'ora in poi denominati Indicazioni Nazionali
(allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione,
d'ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto).
Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si
evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla
stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico
nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma,
prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo
di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto
pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di
istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e
didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo
formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la
personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla
prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata
adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di
inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di
apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne
valorizza il profilo professionale.
Spetta infatti alle istituzioni
scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi
fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione,
secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità,
conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR
275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente,
garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il
raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi
generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra
riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento
legislativo
- Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con
le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una
scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado
di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il
ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le
capacità professionali dei docenti.
- Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come
prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo,
attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il
Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio
personalizzati (d'ora in poi denominati Piani di studio) e la
risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per
la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le
vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle
quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
- Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale,
i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli
obiettivi formativi dei singoli studenti.
- L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione
comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo
opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione
scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si
aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di
mensa e di dopo mensa.
- I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di
erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e
progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario
del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.
- Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo,
vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il
Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle
scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di
organico assegnate alle medesime.
- Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente
incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di
creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso
interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa
al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
- Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle
Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell'infanzia, alla
scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati,
ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino
all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
- Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima
fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla
formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due
segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado.
- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in
periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un
primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due
successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un
periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.
- La valutazione degli alunni:
- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e
annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico
successivo;
- è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti
dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
- Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine
del secondo periodo didattico biennale.
- Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo,
si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo
e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello
dell'istruzione e della formazione professionale.
- L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia
didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed
articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro
didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta
quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi
su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al
consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
- Il processo di personalizzazione degli interventi formativi,
previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la
sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle
competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito
dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze
formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e
valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento
concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito
nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione
tutoriale.
- Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti
comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia
esistenti nello stesso territorio.
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12
del Decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più
significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:
- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle
attività educative.
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e
12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto
legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Per
l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio
2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della
legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che
compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente
all'esistenza delle seguenti condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello
di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo
l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento
sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei
docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in
materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte
del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a
fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali
aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 - Nuove professionalità e modalità
organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle
condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va
realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più
volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove
professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno
che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e
carattere di definitività.
Nella considerazione che le citate
professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire
nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono
destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste,
nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito
avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
Solo a
conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale
e sperimentale, la pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si
sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle
richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva
entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in termini di
risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli
anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare
le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle
situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini
dell'incremento stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti
della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di
formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine
di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei
modelli e delle esperienze più significative.
1.3 - Orario
di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base
annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di
definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e
giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le
prevalenti richieste delle famiglie.
Del ruolo assegnato alle
famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o
massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti significativi del
provvedimento legislativo, al quale pertanto si
rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che
nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di
25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere
delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli
preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio
minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio
medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.
A riprova di
quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa
nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle
istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.
In base alle
citate norme previgenti:
- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera
di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata
chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario
corrispondeva a 1400 ore annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti)
erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a
25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni
funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali,
corrispondenti a 1750 ore annue.
Situazioni orarie a confronto
|
Orario normale - medio |
Orario minimo |
Orario massimo |
| Ordinamenti |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
| Riforma |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.700 |
48/49 |
| Norme previgenti |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.750 |
50 |
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani
personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato
A)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa
del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto legislativo,
si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i
Piani personalizzati, allegate al medesimo
provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento
esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti
significativi dello stesso.
Le Indicazioni recano
un'articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad
assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che
per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini
adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità.
L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli
"il sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione
e produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare"
non ha valore prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di
attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria
autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica
ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di
autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la
personalizzazione del processo formativo.
Va aggiunto, inoltre, che
gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle
Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro strettamente
correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento
educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno
richiamare l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in
collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche
al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo
sviluppo del processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli
bambini, in relazione al Profilo educativo a conclusione della scuola
dell'infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore
approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute
nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il
Portfolio delle competenze individuali".
Rimane affidato alle
istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea
il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando
efficacemente le risorse di organico loro assegnate.
2. Scuola
primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto
legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le
attività più significativi, disciplinati dal decreto legislativo:
- anticipi delle iscrizioni;
- orari di funzionamento;
- consistenze di organico;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento.
2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo
6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n.
53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere
all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che
precede quello scolastico di riferimento.
Con tale precisazione si
intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla
generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola
dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la
previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e
dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È,
però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene
all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004
l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i
sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici
successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che
"può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle
iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6,
comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a
quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella
stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente
a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.
La legge n.
53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri
occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di
insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.
2.2
- Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo
più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario
obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che,
distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un
orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla
quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è
determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia
organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello
stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le
istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa,
organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della
personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per
ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti
mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per
le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.
Le
famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione
dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro
vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la
scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo
opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata
circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle
scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere
all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a
quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario
obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo
opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a
titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si
faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e
indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i
contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle
Indicazioni ad esso allegate.
Alla luce di quanto previsto
dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali,
è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.
Ne consegue
che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria
autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate,
avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti
richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo
opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano
dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).
In
tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più
opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del
prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le
opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno
avanzato richiesta di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni
espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa
secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il
tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola
facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a
gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
Le istituzioni
scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il
Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni
nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno
scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive
dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore
settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le
scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve
intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore
mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella
situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di
escludere la possibilità di utilizzare quote orarie
ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo
15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7,
commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore
annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo
opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore
annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni
scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta
formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la
ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione
dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la
possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica
delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni
orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il
prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30
ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore
facoltative opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda,
tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e
famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una
diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una
stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo
facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto
legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane
confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti
complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico
2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e
a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7,
fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di
cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua
espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali,
anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di
organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo
svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi
1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato,
vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente,
che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo
mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a
confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate.
Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le
quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite
all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento
pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola
elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art.
129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte,
fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera
(comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30
ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del
decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio
della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33
settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990
ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130,
commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37
ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa,
e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa,
denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.
Su base
annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
|
Tempo scuola |
|
Annuo |
Settimanale |
| Ordinamenti |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
| Riforma * |
891 |
99 |
990 |
27 |
3 |
30 |
Testo unico (tempo normale) * |
(990) |
- |
(990) |
30 |
- |
30 |
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più
periodi di tempo-mensa di durata varia
|
Offerte di Tempo lungo |
|
Settimanale |
Annuo |
| Ordinamenti |
Attività didattica |
Mensa e dopo mensa |
Totale |
Attività didattica |
Mensa e dopo mensa |
Totale |
| Riforma |
30 |
10 |
40 |
990 |
330 |
1.320 |
| Testo unico |
Non quantificato |
Non quantificato |
40 |
Non quantificato |
Non quantificato |
(1.320) |
2.4 - Funzione tutoriale (articolo
7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7,
prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola
primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio,
concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei
docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di:
- assistenza tutoriale a ciascun alunno;
- rapporto con le famiglie;
- orientamento per le scelte delle attività opzionali;
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.
Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura,
nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento
agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma
6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato
di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale,
sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta
l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece
in una funzione rientrante nel profilo professionale del
docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5
dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e
didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del
docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione
sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione
tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti
nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori
indicazioni e precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in
attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della
funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di
formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia,
provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di
criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare
il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i
criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle
classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo
svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione
e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri
docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli
insegnanti sullo stesso gruppo classe.
2.5 - Valutazione
(articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo
stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e
del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli
stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche previste dai Piani di studio
personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli
apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.
Ai
sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla
valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo
successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione".
Considerato che
l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un
primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici
biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I
grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del
secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare
rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli
anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3
del decreto legislativo.
2.6 - Piani di studio
personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e
Allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede
che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e
organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si
adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani
di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel
suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.
Le
Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba
favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana,
indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative
scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese,
privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre
che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle
varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria,
scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche,
organizzative della vita umana.
È compito dei docenti utilizzare
gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità di
apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e
significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di
handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno
in reali e documentate competenze coerenti con il
Profilo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono
ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi
didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità
che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di
ciascun alunno.
Nell'ambito degli obiettivi specifici di
apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro
generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione
tecnologica e informatica.
Relativamente alle situazioni in cui
sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via
transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del
percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento
dell'inglese fin dalla prima classe.
Si richiama, altresì,
l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi
all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che
non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in
un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i
docenti contitolari del gruppo classe.
3. Scuola secondaria di I
grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto
legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le
attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con
riferimento alla scuola secondaria di I grado:
- orari di funzionamento;
- dotazioni organiche;
- assetti delle discipline di insegnamento;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento.
In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie
di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola
secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno
scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà
applicazione limitatamente al primo anno del corso di
studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo
10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1,
che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria
di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali
di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27
ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.
Per l'anno
scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime
classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le
previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n.
297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di
lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia
delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai
sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in
relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della
personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo,
organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue
(articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore
settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie,
la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le
sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto
già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni,
nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti
orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal
numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo,
va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa,
che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore
settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per
garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sono
erogati con l'assistenza educativa del personale docente.
Le
famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione
dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro
vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la
scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere
nell'orario facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo
Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le scelte
delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno
scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle
opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione
alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di
cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e
puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui
base poter contemperare le richieste e le attese delle prime con
l'effettiva capacità di risposta delle seconde.
In un quadro di
sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e
ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive
ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di predisporre un
repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni
educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle
famiglie già all'atto dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico
2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime
indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario
facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano
riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello
comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.
Inoltre, con
la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli
assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori
istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto
ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto
legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso
allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva
secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.
Per l'anno
2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia,
provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti
e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo
10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico
loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le
prevalenti richieste delle famiglie.
Per quanto attiene, in
particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche
elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno
scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di
offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a
rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende
ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di
approfondimento destinate ad alunni in particolari
condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto
disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella
considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo
nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del
pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare
accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche
(articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle
previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano
confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i
criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e
integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a
livello nazionale per le attività di tempo prolungato.
Fermo
restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la
configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In
coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione
delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare
il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote
opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta
obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi
dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i
carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo
riguardante gli assetti delle discipline.
Nella fase di prima
applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le
attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla
mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico
determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle
discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato
C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via
transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti
l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola
secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al
Profilo individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni
nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle
discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima
del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia
scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore
annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei
provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione
all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni
scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di
insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.
Per quel che
concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare,
per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti
riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle
quali si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di
quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si
provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una
sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase
successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della
seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità.
Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto
di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non
trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove
disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei
previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori
dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da
effettuare nelle sedi competenti.
Per quel che attiene alle
posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in
via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai
sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti
saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli
insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e
tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto
alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i
docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative
opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze
professionali possedute (articolo 14, comma 5).
Anche con
riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate
indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare
nelle sedi competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale,
si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999
ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta
coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze
dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da
recepire nel piano dell'offerta formativa.
Del resto già in questa
logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le
procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di
studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si
confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello
strumento musicale, secondo la normativa previgente.
3.4 -
Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo,
all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità
proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto
attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione
che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della
trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo
2, punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente
preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi
degli altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica
formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico
dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti,
ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di
flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni
scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti
operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della
funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga
funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori
approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti
nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11
e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n.
53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola
secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in
un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo
ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini
della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una
frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e
facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora
ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe
ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli
apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli
studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione
conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo.
Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere
gli alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con
l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello
dell'istruzione e della formazione professionale.
3.6 -
Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento
(articolo 14 e Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto
legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico,
didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento
governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto
medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si
richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello
stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario
del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola
secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e
di coerenza con quelli della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto
che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di
insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi
contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e
informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati
per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina
vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a
trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Gli
obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di
insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e
tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica
e scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con
cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi
formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe,
ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla
responsabilità delle diverse équipe dei docenti.
Si richiama,
altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi
all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che,
come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina
a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e
didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo
classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente
circolare, vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in
essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle
indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.
Si confida
nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Destinatari:
Ai
Sottosegretari di Stato SEDE Ai Capi dei Dipartimenti SEDE Ai
Direttori Generali degli Uffici centrali SEDE Ai Direttori
Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI Al
Sovrintendente scolastico per la Provincia
di BOLZANO All'Intendente scolastico per le Scuole in lingua
tedesca BOLZANO All'Intendente scolastico per le Scuole delle
località ladine BOLZANO Al Sovrintendente scolastico per la
Provincia di TRENTO Al Sovrintendente studi per la Regione
autonoma della Valle d'Aosta AOSTA Ai Centri Servizi
Amministrativi LORO SEDI e, p.c., Al
Gabinetto SEDE All'Ufficio legislativo SEDE
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