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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59
Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.
53.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2
marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)
Allegati
Capo I
Scuola
dell'infanzia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione; Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale; Visto il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo
21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre
2003; Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio
2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalità della scuola
dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e
dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza
delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e
la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e
con la scuola primaria. 2. è assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti
legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite
dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge. 3. Al fine di
realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici
scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti
uffici delle regioni e degli enti locali.
Art. 2 Accesso alla scuola
dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere
iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro
il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 3 Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la
scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta
modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo
di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole
dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 2. Al
fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano
la personalizzazione delle attività educative, attraverso la
relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune
forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo
in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la
scuola primaria. 3. Allo scopo di garantire le attività educative
di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto. 4. La
scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e
dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Capo II
Primo ciclo di
istruzione
Art. 4.
Articolazione del ciclo e
periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni
e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione. 2. La scuola primaria, della durata
di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la
scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali. 3. La scuola
secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in
un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo. 4. Il passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di
valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico
biennale. 5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione
autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con
l'esame di Stato. 6. Le scuole statali appartenenti al primo
ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi
anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso
territorio.
Capo III
Scuola
primaria
Art. 5
Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando
le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle
disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle
relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi,
la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello
studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza
civile.
Art.
6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 agosto dell'anno di riferimento. 2. Possono essere iscritti
al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento.
Art. 7
Attività educative e
didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del
diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale
delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme
concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti
intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2. 2. Le
istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione
del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie,
attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per
ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per
gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti
alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive
famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono
formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. 3.
L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente
dedicato alla mensa. 4. Allo scopo di garantire le attività
educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza
educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore
annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di
cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo
svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2,
ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile
al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte
nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in
possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica. 5. L'organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella
responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla
personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai
medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente,
fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione
che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,
svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività
di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle
attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le
famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. 6. Il
docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5,
assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di
insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore
settimanali. 7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto
stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali
definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di
istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura
di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la
migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6. 8. Le
istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento
dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano
dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento. 9. Nell'organizzazione
dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle
attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione
dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle
opzionali facoltative.
Art. 8
La valutazione nella scuola
primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste dai
piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione. 3. Il miglioramento dei
processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico. 4. Gli alunni provenienti da
scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di
idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e
quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.
Capo IV
Scuola secondaria di primo
grado
Art. 9
Finalità della scuola secondaria di primo
grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso
le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva
scelta di istruzione e formazione.
Art. 10
Attività educative e
didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del
diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo
della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche
autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità
alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle
conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma
2. 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo
ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali
le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette
richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete. 3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo
eventualmente dedicato alla mensa. 4. Allo scopo di garantire le
attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché
l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo
di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo
dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di
istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di
cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità
non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista
l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. 5. L'organizzazione delle attività educative e
didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la
personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai
medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per
l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle
attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del
percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri
docenti.
Art. 11
Valutazione, scrutini ed
esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite. 2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione
delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base
degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti
necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 3. I
docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al
terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli
obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento
degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale. 4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si conclude con un esame di Stato. 5. Alle classi seconda e terza
si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i
candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente,
l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del
titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto
titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 6. All'esame
di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti
che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del
titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito
il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno
in corso compiano ventitre anni di età. 7. Il miglioramento dei
processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
Capo V
Norme finali e
transitorie
Art. 12
Scuola
dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione,
volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità
e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la
disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la
funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà
essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio
nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le
opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli
anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore,
graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma
4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni,
garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 18. 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento
governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico,
didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.
Art. 13
Scuola
primaria
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i
sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici
successivi può essere consentita, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore
anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto
dall'articolo 6, comma 2. 2. Per l'attuazione delle disposizioni
del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004,
la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta
classe. 3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di
gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento
governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico,
didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale
individuato nell'allegato D.
Art. 14
Scuola secondaria di primo
grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è
avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo
grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico
2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno
scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. 2.
Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta,
in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo
educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D. 3.
Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per
l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola
secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole
secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4,
viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa
dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia
didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione
oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di
studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini dell'espletamento
dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente
interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra
viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e
didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e
dall'articolo 10. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di
abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di
studio della scuola secondaria di primo grado.
Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo
prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di
cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e
3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico
2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello
nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo
pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli
anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse
finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza
dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti
ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 16
Frequenza del primo ciclo
dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del
decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della
Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il
caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Art. 17
Disposizioni particolari per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Fermo
restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della
provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente
con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento,
sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in
particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative
finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione
avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1°
settembre 2003.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo
13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno
2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5,
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 19
Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per
gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104. 2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e
"scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono
sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola
dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo
grado". 3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e
2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo
119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo
149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo
177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo
442. 4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma
3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129;
articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162,
comma 5; articolo 178, comma 2. 5. è abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con le norme del presente decreto. 6.
Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
-
all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 99" sono soppresse;
-
all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma
dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 febbraio
2004
| CIAMPI |
| Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri |
| Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca |
| Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze |
| Mazzella, Ministro per la funzione pubblica |
| Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali |
| Visto, il Guardasigilli:
Castelli |
Allegati
| Allegato A - Indicazioni Nazionali Piani di studio
Scuola dell'Infanzia |
PDF |
DOC |
| Allegato B - Indicazioni Nazionali Piani di Studio
Scuola Primaria |
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| Allegato C - Indicazioni Nazionali Piani di studio
Scuola Secondaria di
1°
grado |
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| Allegato D - Profilo finale dello studente |
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